STATUTO SOCIALE

Redatto il 21-12-1991, Modificato il 19-05-1998, Modificato il 01-02-2005

FINALITA' GENERALI

Articolo 1

“MARENO ORIENTEERING” è un'Associazione Dilettantistica di appassionati dello sport di orientamento, costituita al fine di promuoverne la diffusione e di curarne la pratica, anche con intenti agonistici nel rispetto delle norme della F.I.S.O. Della quale accetta statuto e regolamento.
L'Associazione è apolitica e senza scopi di lucro.
Ha durata illimitata e potrà essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea Straordinaria dei Soci.

Articolo 1 bis

L'Associazione ha sede legale in Mareno di Piave, Centro Sociale, Piazza Municipio.

Articolo 2

L'Associazione si propone inoltre di promuovere tutte quelle attività sportive collaterali allo sport dell'orientamento e/o in qualche modo riconducibili a tale particolare disciplina, quali: sci da fondo, marcia in montagna, podismo popolare, esercizi ginnici preatletici e di mantenimento.

Articolo 3

L'Associazione si propone ancora di stabilire e mantenere dei collegamenti con analoghe associazioni nazionali ed internazionali, non solo in relazione alla specifica disciplina sportiva, ma più in generale alla pratica dello sport ed al problema dell'utilizzo del tempo libero. Ciò allo scopo di incrementare lo scambio di informazioni e di esperienze ed eventualmente pubblicizzarne i risultati.

Articolo 4

L'Associazione si propone infine di istruire ed aggiornare un archivio agonistico quanto più completo possibile.

SOCI

Articolo 5

I soci di “MARENO ORIENTEERING” possono essere agonisti o non agonisti.

Articolo 6

I soci agonisti hanno l'obbligo di sottoporsi a visita medica sportiva in tempi e modi come da norme vigenti, hanno altresì l'obbligo di essere iscritti alla F.I.S.O..

Articolo 7

Tutti i soci, agonisti e non,hanno pari dignità e, se maggiorenni, hanno diritto di voto in tutte le assemblee. Tutti i votanti avranno a disposizione un solo voto. In caso di morte del Socio la quota sociale non è trasmissibile agli eredi.

Articolo 8

Tutti i Soci, oltre a quanto stabilito, hanno diritto di usare materiali ed attrezzature in dotazione, di partecipare alle manifestazioni indette dall'Associazione ed alle gare di qualificazione e di propaganda, nazionali ed internazionali, il tutto secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo.
L'Associazione declina ogni responsabilità per incidenti che possano accadere ai soci ed a qualsiasi altra persona che faccia uso di attrezzature sociali.

Articolo 9

Tutti i Soci, oltre a quanto stabilito, hanno il dovere di pagare la quota sociale fissata dall'Assemblea Generale dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo e di non danneggiare in alcun modo, moralmente e materialmente, l'Associazione.

Articolo 9 bis

In caso di trasgressioni alle norme sportive sociali, il Consiglio Direttivo può infliggere al socio le seguenti sanzioni: ammonizione; diffida;radiazione.

NORME DI AMMISSIONE

Articolo 10

L'appartenenza all'Associazione “MARENO ORIENTEERING” è libera a chiunque, senza distinzioni di sesso e limiti d'età.
La domanda di ammissione va presentata ad un Membro del Consiglio Direttivo accompagnata dalla quota di iscrizione.
Il richiedente si impegna ad osservare le norme fissate dal presente Statuto, una copia del quale gli verrà consegnata all'atto dell'iscrizione.
L'appartenenza al Sodalizio non ha carattere di temporaneità, rimane però diritto del Socio presentare le proprie dimissioni motivate prima dello scadere dell'anno sociale.

ANNO SOCIALE

Articolo 11

L'anno sociale inizia il 1° Dicembre di ogni anno e termina il 30 Novembre dell'anno successivo

ORGANI DI DIREZIONE

Articolo 12

Gli organi dell'Associazione sono:

  • l'Assemblea Generale dei Soci, che è sovrana ed alla quale competono tutti gli atti di indirizzo della Società;
  • Il Consiglio Direttivo.

Articolo 13

L'Assemblea Generale dei Soci viene convocata almeno una volta, entro la scadenza dell'anno sociale, dal Presidente dell'Associazione, per l'approvazione dei bilanci consuntivo e preventivo, per la discussione della relazione annuale e di ogni latro argomento che venisse posto all'ordine del giorno da parte del Consiglio Direttivo o su richiesta di almeno un quarto dei Soci aventi diritto al voto.
La convocazione avviene mediante avviso scritto, contenente l'ordine del giorno, la data ed il luogo della riunione, a cui viene allegata la bozza dei bilanci preventivi e consuntivi.
L'avviso deve pervenire ai Soci almeno cinque giorni prima della data fissata per l'Assemblea; nel caso che l'ordine del giorno preveda il rinnovo delle cariche sociali, l'avviso riporterà l'indicazione dei nominativi dei consiglieri uscenti.
Le deliberazioni vanno prese a maggioranza semplice, salvo decisione diversa dell'Assemblea.
L'Assemblea Generale dei Soci elegge i Membri del Consiglio Direttivo.
Alle votazioni potranno partecipare i Soci maggiorenni in regola con il versamento delle quote.
Le votazioni e gli scrutini (effettuati da due scrutatori nominati dall'Assemblea) avverranno prima della chiusura della riunione.
Non sono ammesse votazioni per delega.
L'Assemblea Generale è valida in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei soci aventi diritto al voto; in seconda convocazione, dopo un'ora, con la presenza di un numero qualsiasi di Soci.
L'Assemblea nominerà di volta in volta un Presidente il quale coordinerà il dibattito secondo l'ordine del giorno.
La seduta verrà verbalizzata a cura del Segretario dell'Associazione ed i verbali stessi saranno posti a disposizione dei Soci.
L'Assemblea dei soci può essere convocata in via straordinaria da almeno un terzo dei Soci aventi diritto al voto con un preciso ordine del giorno.
L'assemblea fissa le quote sociali su proposta del Consiglio Direttivo e può apportare emendamenti al presente Statuto; in tal caso sarà necessaria la maggioranza assoluta degli iscritti aventi diritto al voto.

Articolo 14

Il Consiglio Direttivo, i cui Membri sono eletti dall'Assemblea Generale, è composto dal Presidente, dal Vicepresidente, dal Segretario-Tesoriere e da tre Consiglieri.
Il Consiglio dirige l'Associazione, promuove le attività sociali, amministra i fondi con atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, redige i bilanci, nomina eventuali commissioni aventi competenze specifiche, emana normative particolari, cura l'esecuzione delle proprie decisioni e di quelle dell'Assemblea Generale dei Soci.
Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta ogni tre mesi e comunque in caso di necessità. Le sedute sono aperte ai soci.
Tutti i Consiglieri hanno il dovere di partecipare alle sedute; dopo quattro assenze ingiustificate il Consigliere sarà dichiarato dimissionario e sostituito dal primo dei non eletti.
Nella prima seduta dopo l'Assemblea Generale nella quale si sono svolte le elezioni i Consiglieri eleggono, nel loro ambito, il Presidente, il Vicepresidente ed il Segretario-Tesoriere.

Articolo 15

Le cariche di Presidente, Vicepresidente, Segretario-Tesoriere e Consigliere hanno durata biennale. La carica di presidente è rinnovabile per una sola volta consecutiva.
E' vietato ai membri del Consiglio Direttivo di assumere altre cariche nei consigli direttivi di altre Associazioni che abbiano le stesse finalità di Mareno Orienteering. Tutte le cariche nell'ambito dell'Associazione sono a titolo gratuito.

Articolo 16

Il Presidente, eletto dal Consiglio Direttivo, rappresenta legalmente l'Associazione presso le Autorità ed i terzi, presiede le riunioni del consiglio Direttivo, firma i bilanci ed i mandati di pagamento.
Il Vicepresidente sostituisce il presidente ogni qual volta questi sia impedito.
Il Segretario-Tesoriere cura la corrispondenza, aggiorna lo schedario dei Soci, redige i verbali di Assemblea e Consiglio, cura l'iscrizione alle gare dei Soci agonisti e la parte amministrativa e finanziaria generale, tiene aggiornato il libro contabile, riscuote le quote sociali e provvede ai pagamenti.
I Consiglieri propongono e discutono esigenze particolari dei Soci tutelandone gli interessi in seno al Consiglio Direttivo e coadiuvano il presidente, il Vicepresidente ed il Segretario-Tesoriere.

Articolo 17

I contributi dei Soci e dei terzi ed i beni acquistati con tali contributi costituiscono il fondo comune dell'Associazione.
E' vietato distribuire anche in modo indiretto utili ed avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
L'Assemblea Generale dei soci che decidesse eventualmente di sciogliere l'Associazione avrà cura di stabilire quale altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità sarà destinato il fondo sociale.

Articolo 18

Non sono ammesse iniziative personali dei Soci in concorrenza con quelle ufficialmente programmate dall'Associazione né in suo nome, ove non siano state autorizzate dal Consiglio Direttivo.

Articolo 19

Per quanto concerne misure antidoping ed eventuale arbitrato in controversie fra soci od Associazione, si adottano le disposizioni previste dalla F.I.S.O. .